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Pubblicazioni di matrimonio
La celebrazione di un matrimonio, religioso o civile, per essere riconosciuta dallo Stato, deve essere resa pubblica in anticipo, con l’affissione all’Albo pretorio del Comune di un apposito atto che contiene i dati dei contraenti.

Coloro che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o religioso, devono richiedere la pubblicazione di matrimonio.

Gli sposi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi, per l'avvio del procedimento.
La comunicazione dei dati relativi a ciascuno degli sposi può avvenire utilizzando il modello scaricabile dalla sezione "Modulistica".
Entrambi i modelli, contenenti i dati dello sposo e della sposa, possono essere consegnati all'ufficio di stato civile.

L'ufficiale di stato civile provvede all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio. Alcuni documenti non sono acquisibili dall'ufficio matrimoni e devono essere prodotti dagli interessati.

Riportiamo un elenco dei documenti che gli interessati devono produrre, a seconda del caso.
· MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco e del ministro di culto.
· SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Venezia.
· SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
· SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile.
· SPOSI STRANIERI:
- certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Consolato straniero in Italia.
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla-osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
· SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
 
Durata delle pubblicazioni
Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi.
Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione.
In caso di matrimonio religioso, l'ufficio matrimoni, decorsi i termini di legge, provvede direttamente all'invio del certificato di nulla-osta al matrimonio al ministro di culto richiedente la pubblicazione.

Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio.

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