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Notizie | Dall'Ente

Divieto di prelievo e di consumo di acqua dalle fontane pubbliche

Ordinanza n 14/2020 Risparmio idrico e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile nelle fontane comunali

Considerato che già negli anni scorsi si è riscontrata una grave situazione di carenza idrica determinata da una cronica riduzione dei fenomeni piovosi e delle precipitazioni, con il rischio della conseguente indisponibilità di acqua per i diversi usi nel periodo estivo e ravvisata la necessità di misure urgenti finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l'uso alimentare domestico e igienico; dopo aver valutato che le portate dei corsi d'acqua da cui dipende l'approvvigionamento idrico provinciale si sono ridotte sensibilmente negli ultimi 30 giorni e che, pertanto, si rende necessaria l'adozione di misure di contenimento nel prelievo della risorsa idrica e a seguito ritenuto che tale situazione impone l'adozione di iniziative improntate ad evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi; considerato il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dalle fontane pubbliche per scopi diversi da quelli primari e visto l'art. 98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie per l’eliminazione  degli sprechi e la riduzione dei consumi" , l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio";

ordina

A tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata il divieto di prelievo e di consumo di acqua dalle fontane pubbliche per:

•          l'irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati;

•          il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;

•          il lavaggio privato di veicoli a motore;

•          il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;

•          per tutti gli usi diversi da quello alimentare.

avverte 

che è ritenuta indispensabile la collaborazione attiva di tutti i cittadini;

che le responsabilità per eventuali inadempienze saranno sanzionate nella misura compresa tra i 25,00 e i 500,00 euro e che saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del luogo o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo;

qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della Legge n. 689/ 1981, si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

DISPONE

l'invio della presente ordinanza alla società di gestione del servizio idrico e alle forze dell'ordine, tese a far rispettare l'Ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi da fontane  pubbliche, affinché siano adottate efficaci misure di controllo;

la pubblicazione della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo on line del Comune e di renderlo noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

 

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Copia del presente atto può essere richiesta presso i competenti uffici comunali e scaricabile al link sottostante 

 

                                                                                                                IL SINDACO

                                                                                                                Pietro Rossi

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